Dal 2016 il canone tv viene addebitato nella bolletta dell’energia elettrica.
Il costo annuale è di 90 euro ma viene addebitato in dieci rate, da gennaio ad ottobre, nelle bollette dei consumi elettrici della prima casa, quindi dove si è residenti. In caso di utenza presso seconde case, o di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o in mancanza di apparecchi, si può richiedere l’esonero attraverso il modulo allegato. Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo.

 

Oltre ai casi già citati, ecco chi non paga il canone:
– gli over 75 con un reddito non superiore agli 6.713,98 euro;
– i militari delle Forze Armate Nazionali, limitatamente agli apparecchi presenti in luoghi comuni per la visione collettiva;
– il personale appartenente alle Forze Nato, di cittadinanza straniera;
– il personale diplomatico e consiglieri diplomatici;
– i proprietari di imbarcazioni da diporto con a bordo apparecchi radiotelevisivi, non per uso commerciale;
– i rivenditori e riparatori tv, con regolare licenza.

 

Se non si è in possesso di un apparecchio televisivo, bisogna presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessuno della famiglia anagrafica del nucleo familiare detenga un apparecchio televisivo.
Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.

 

Infine anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.

 

In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva

 

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).

 

La dichiarazione deve essere presentata:

 

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2018 avrà effetto per tutto il 2019)
  • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2019 avrà effetto per il secondo semestre del 2019).

 

Attenzione: in caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere l’esonero a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

 

Infine, se nel corso dell’anno cambiano i presupposti precedentemente attestati (per esempio, acquisto di un apparecchio televisivo) è necessario comunicarlo all’Agenzia. Il canone, in questo caso, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva (per la variazione dei presupposti deve essere compilato il quadro C della dichiarazione). Presentazione della dichiarazione sostitutiva

 

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale ) o dall’erede:

 

  • tramite l’applicazione web
  • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
  • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento

 

Per ulteriori informazioni riguardo tutti i casi di addebito, esonero e rimborso puoi visitare il sito dell’Agenzia delle Entrate.